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STATUTO della associazione “Società Italiana di Economia Agraria” (SIDEA)

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un’associazione denominata “Società Italiana di Economia Agraria” o, in breve, “SIDEA” (di seguito l’“Associazione”).

    Articolo 2 – Sede
    L’Associazione ha sede legale nel luogo in cui il Segretario – Tesoriere svolge la sua principale attività lavorativa. La variazione della sede è deliberata dal Consiglio di Presidenza. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato.

    Articolo 3 – Scopo e attività
    3.1. Scopo. L’Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e si propone di promuovere il progresso e la diffusione delle conoscenze scientifiche nell’ambito delle discipline economiche applicate all’analisi del settore primario e del sistema agro-industriale e delle politiche economiche collegate, nonché delle interrelazioni con il mercato e il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche consiliari sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

    3.2. Attività. Per attuare i propri scopi, l’Associazione in particolare potrà svolgere le seguenti attività sia in Italia che all’estero:

    • promuovere convegni di studio degli economisti agrari italiani in località indicate dal Consiglio di Presidenza e su argomenti prestabiliti; promuovere la pubblicazione degli atti dei convegni; promuovere l’organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, anche via web; collaborare e intrattenere rapporti di collaborazione con enti e istituzioni pubblici e/o privati italiani e/o stranieri, condividendo in particolare i metodi di ricerca e lo studio dei risultati ottenuti nel campo dell’economia agraria e di materie ad essa connesse.
    • favorire la diffusione in campo nazionale e internazionale dei risultati delle ricerche degli associati, anche pubblicando riviste scientifiche, anche internazionali, in collaborazione con associazioni di economisti agrari di altri Paesi o collaborando a riviste di altre associazioni internazionali;
    • approfondire gli aspetti legati all’insegnamento dell’economia agraria e delle discipline affini, promuovendone l’insegnamento nelle scuole italiane e soprattutto nelle Università;
    • svolgere qualsiasi altra attività di natura culturale ritenuta idonea al perseguimento delle finalità dell’Associazione;
    • promuovere raccolte di fondi per finanziare le proprie attività, ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, donazioni, lasciti ecc.

    L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali, da considerarsi integrative delle stesse, purché non incompatibili o contrastanti con le finalità della stessa.

    L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

    In caso di particolare necessità e/o per ruoli specifici, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.


    Articolo 4 – Patrimonio e Fondo di gestione

    4.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    a. dai beni conferiti in sede di costituzione dell’Associazione, quali risultano dall’atto costitutivo;
    b. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    c. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
    d. da donazioni, legati, lasciti.

    4.2. I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’Associazione sono costituiti:
    a. dalle quote associative;
    b. dai redditi dei beni patrimoniali;
    c. dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

    Articolo 5 – Associati

    5.1. Sono membri dell’Associazione coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio di Presidenza con indicazione del domicilio e/o dell’indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa. L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dall’Assemblea e ha effetto dalla data della deliberazione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.

    5.2. I soci possono essere Ordinari ed Onorari. La nomina a Socio Ordinario ed Onorario è elettiva. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere eletti Soci Ordinari gli studiosi e gli esperti che, presentati da un Socio, abbiano dimostrato proficuo e documentato interesse nello studio e nelle realizzazioni nell’ambito dell’economia agraria e delle materie ad essa attinenti ed abbiano presentato domanda al Consiglio di Presidenza. I soci Onorari sono designati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza tra gli studiosi italiani e stranieri che abbiano conseguito chiara fama negli studi di economia agraria ed in materie ad essa attinenti.

    I soli Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, mentre i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della stessa.

    La quota associativa viene determinata di anno in anno dall’Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Presidenza. Il pagamento della quota annuale avviene all’atto dell’ammissione o, successivamente, ogni anno entro e non oltre il 31 maggio. In caso di ritardo nel pagamento verrà applicata una maggiorazione, determinata dalla stessa Assemblea che determina la quota annuale.

    Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

    5.3. Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi, nell’interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio di Presidenza, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

    5.4. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza.

    5.5. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

    • per morte;
    • per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza. Il recesso ha effetto immediato. Tuttavia, se la comunicazione dell’intenzione di recedere non perviene con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 31 maggio, permane l’obbligo del versamento della quota associativa per l’esercizio in corso;
    • per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per due anni; è deliberata dall’assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di proporre ricorso, anche attraverso meccanismi arbitrali, secondo le modalità previste tempo per tempo dalla legge;
    • per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Presidenza a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’Associazione. L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata e/o PEC. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

    Articolo 6 – Organi dell’Associazione
    Sono organi dell’Associazione:
    a. l’Assemblea degli associati;
    b. il Consiglio di Presidenza;
    c. il Presidente;
    d. il Segretario generale – Tesoriere;
    e. l’Organo di Revisione, in composizione monocratica o collegiale.


    Articolo 7 – Assemblea

    7.1. L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Presidenza almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Presidenza e dell’Organo di Revisione.

    L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

    7.2. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

    7.3. Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

    7.4. Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
    c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

    Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

    7.5. L’assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario generale – Tesoriere o, in caso di sua assenza, da un segretario eletto di volta in volta dall’assemblea.

    7.6. In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

    Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese, tranne quando queste riguardano il voto sulle persone.

    7.7. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

    Articolo 8 – Consiglio di Presidenza

    8.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da sette membri, tra i quali il Presidente, eletti dall’Assemblea. Il Presidente e almeno tre altri membri sono eletti tra gli associati che siano professori universitari di ruolo di prima fascia, ed almeno due tra associati appartenenti ad altre categorie.

    Le candidature per l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Presidenza sono liberamente presentate dai Soci, interpellati per corrispondenza, almeno tre mesi prima della data fissata per l’assemblea che procederà alla nomina del nuovo Consiglio.

    Ciascun Socio può proporre una sola candidatura per l’elezione del Presidente e non più di due candidature per gli altri membri del Consiglio di Presidenza, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Presidenza con apposito regolamento.

    La rosa dei candidati per la nomina a Presidente sarà composta da coloro che abbiano ricevuto non meno del 10% del numero complessivo di preferenze espresse dagli associati per corrispondenza. Per gli altri membri del Consiglio di Presidenza tale percentuale è del 5%.

    Il Presidente è eletto dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, nella rosa di candidati formata in base alle preferenze espresse per corrispondenza dagli associati. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voto, viene eletto l’associato con maggiore anzianità all’interno dell’Associazione o, in caso di parità, il più anziano di età.

    Il Presidente ed i membri del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e scadono con l’assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Il Consiglio di Presidenza nomina, al proprio interno, il Segretario generale – Tesoriere.

    8.2. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli individuandoli nell’ordine tra i primi dei non eletti dell’ultima elezione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

    8.3 Il Consiglio di Presidenza è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

    8.4. Le adunanze del Consiglio di Presidenza e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

    8.5. Le riunioni del Consiglio di Presidenza si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
    c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

    Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

    8.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

    8.7. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

    8.8. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.


    Articolo 9 – Poteri del Consiglio di Presidenza

    9.1. Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
    a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

    b) convocare le assemblee;

    c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza ed esclusione;d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

    e) redigere regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;

    f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;

    g) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

    h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento, ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell’Associazione, il tutto fino ad un importo massimo di Euro 20.000 (ventimila);

    i) decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

    l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d’intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;

    m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

    n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell’Associazione;

    o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.


    Articolo 10 – Presidente

    10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica quattro esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto, nei limiti di cui all’art. 8 del presente statuto.

    Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

    10.2. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

    Articolo 11 – Segretario generale – Tesoriere

    Il Segretario generale – Tesoriere dura in carica quattro esercizi, e quindi fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto, e può essere rieleggibile nei limiti di cui all’art. 8 del presente statuto.

      Al Segretario generale – Tesoriere competono il coordinamento e l’organizzazione di tutta l’attività gestionale, esecutiva ed economica dell’Associazione, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Presidenza e dall’assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell’Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio di Presidenza.


      Articolo 12 – Organo di Revisione

      12.1. L’Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall’assemblea, che ha facoltà di nominarlo. Se collegiale, l’Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall’assemblea.

      12.2. L’Organo di Revisione ha il compito di:
      a. controllare la gestione contabile dell’Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
      b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

      12.3. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

      12.4. I membri dell’Organo di Revisione durano in carica quattro esercizi, scadono con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quarto esercizio, e sono rieleggibili.

      12.5. I membri dell’Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza. Alle riunioni dell’Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell’art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili.


      Articolo 13 – Gratuità delle cariche
      Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’ufficio.


      Articolo 14 – Bilancio

      14.1. L’esercizio finanziario decorre dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

      14.2. Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

      14.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

      Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali che costituiscono le finalità dell’ente.


      Articolo 15 – Trasformazione

      L’Associazione, ai sensi dell’art. 2500 octies c.c., terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.


      Articolo 16 – Scioglimento

      16.1. L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio di Presidenza potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

      16.2. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


      Articolo 17 – Rinvio

      Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di associazioni.


      F.to: Francesco MARANGON
      F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

      Roma, 2 Febbraio 2016