L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Presidenza almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Presidenza e dell’Organo di Revisione.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Revisione, se nominato.

Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L’assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario generale-Tesoriere o, in caso di sua assenza, da un segretario eletto di volta in volta dall’assemblea.

In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese, tranne quando queste riguardano il voto sulle persone.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.